Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
Descrizione
Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono ai soggetti diversamente abili di muoversi liberamente nello spazio all'interno dell'abitazione privata, in particolare:
- ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la possibilità di deambulare in modo autonomo e sicuro (es. scale di accesso, rampe con eccessiva pendenza);
- ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose);
- mancanza di attrezzature o componenti (es. corrimano) idonei a garantire la piena fruibilità degli spazi.
COSA FA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUIRE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (legge 9 gennaio 1989 n. 13 e legge regionale 20 febbraio 1989, n.6)
Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza.
TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di "svantaggio" comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità d'interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).
TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
- Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche
- Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità
- Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989
- Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
Entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza , dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.
I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l'ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
Come fare
La domanda va presentata online entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza, dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.
I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l'ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
La domanda può essere presentata, oltre che telematicamente, anche fisicamente, consegnandola all'Ufficio Servizi Sociali, viale Redipuglia, 50, previo appuntamento telefonico al n. 0362/517249.
Cosa si ottiene
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di "svantaggio" comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità d'interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).
Tempi e scadenze
Le tempistica per la presa in carico della domanda è di 30 giorni dalla data del protocollo
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024, 11:28