Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che ne presentano i requisiti.
Descrizione
Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine. Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.
Requisiti per l'esercizio dell'attività: Per svolgere una manifestazione in forma non imprenditoriale non è necessario possedere la licenza rilasciata dal Questore o presentare SCIA al Comune. La Sentenza della Corte Costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte Costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.
Se un’associazione a scopo non di lucro vuole svolgere una manifestazione temporanea deve presentare apposita comunicazione. Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Se la manifestazione prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
Requisiti soggettivi: Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Requisiti oggettivi: Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Somministrazione di alimenti e bevande e requisiti professionali
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita documentazione:
- se si tratta di una manifestazione soggetta a comunicazione o SCIA occorre presentare SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande insieme alla documentazione per lo svolgimento della manifestazione
- se si tratta di una manifestazione soggetta ad autorizzazione presentare, prima dell'inizio della manifestazione, SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
- Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (articolo 41 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5).
Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Vendita di alcolici
Se si vendono alcolici è necessario presentare apposita comunicazione alla Questura (articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Presenza di palco/pedana
Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).
Presenza di animali
Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali che il SUAP inoltrerà all'ATS (ex ASL) per gli aspetti di competenza. Se sono presenti animali pericolosi (Decreto Ministeriale 18/04/1996) è necessario possedere la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto (articolo 6 della Legge 07/02/1992, n. 150). La commissione scientifica CITES ha redatto un documento che traccia le linee guida per mantenere gli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. Lo scopo è quello di fornire indicazioni utili e di proporre un protocollo operativo per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. In questo modo le amministrazioni locali e gli organi di vigilanza possono accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Impatto acustico
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.
Attività di allestimento, montaggio e smontaggio
Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto Ministeriale 22/07/2014.
Sono escluse le attività:
- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.
Obblighi in materia di assistenza sanitaria e "safety"
La Deliberazione della Giunta Regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate.
In sintesi: gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare all'AREU lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato dall'AREU. Per ulteriori informazioni e consultare la modulistica prevista consulta il sito di AREU.
Occorre inoltre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Decreto Ministeriale 28/07/2017, Direttiva Ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare Ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1).
Come fare
Si può richiedere compilando l’apposito modulo e inviandolo all’Ufficio Protocollo del Comune di Seveso o portandolo personalmente al Comando di Polizia Locale.
Cosa serve
Oltre all'istanza è necessario presentare
- PER MANIFESTAZIONE AL CHIUSO: asseverazione di tecnico abilitato riguardante l’agibilità del locale (professionista iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri) ai sensi del DPR 311/2001 che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con DM 19 agosto 1996 e che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di rispettare le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza del locale, all’inquinamento acustico ed alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro;
- PER MANIFESTAZIONE ALL’ESTERNO: asseverazione di tecnico riguardante la conformità degli impianti elettrici ai sensi del DM 19 agosto 1996;
- IN TUTTI I CASI PER MANIFESTAZIONE CON EMISSIONI SONORE CHE SI PROTRAE OLTRE LE ORE 22:00:
relazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico abilitato (art. 29 vigente Regolamento di Polizia Urbana)
- Eventuale altra documentazione specifica consona alla comunicazione o esplicitamente richiesta dal modulo
Cosa si ottiene
L'autorizzazione a effettuare la manifestazione di cui sopra.
Tempi e scadenze
Salvo complicazione dovute alle specificità del caso, il tempo per l'approvazione o il rigetto è di 30 giorni a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024, 11:45