Materie del servizio
A chi è rivolto
La richiesta può essere presentata dai titolari del fabbricato inagibile, come da caratteristiche sopraindicate, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Comunale.
Descrizione
L'inagibilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma che richieda interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).
Se l'inagibilità è accertata il contribuente ha diritto al 50% di riduzione dell'IMU dovuta.
Come fare
Per presentare istanza di riduzione del 50% dell’IMU dovuto, è necessario che venga precedentemente accertata l’inagibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
La domanda deve essere presentata tramite Ufficio Protocollo.
Cosa serve
Per presentare istanza di riduzione IMU è necessaria la perizia di inagibilità rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale o relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
Cosa si ottiene
Una volta accertato che il contribuente sia in possesso dei requisiti necessari ad ottenere l'inagibilità dell'immobile, il versamento dovuto dell'imposta IMU è ridotto del 50%.
Tempi e scadenze
La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento e non ha effetto retroattivo.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024, 12:08