Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutte le imprese e società interessate.
Descrizione
Si tratta di attività sottoposte all'applicazione:
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni - TULPS), con particolare riferimento agli articoli 86 e 110;
- al regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6/5/1940 n. 635).
La tabella dei giochi proibiti è un elenco dei giochi d'azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province.
Deve essere esposta in luogo ben visibile nei locali in cui si gioca: in tutte le sale da gioco, nelle sale da bigliardo e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco meccanici, elettromeccanici ed elettronici (es. calciobalilla, flipper, new slot, apparecchi da gioco senza vincita in denari previsti dall'art. 110 comma 7 del TULPS).
Tutte le imprese ed i circoli che consentono attività di gioco lecito (dal gioco delle carte all'installazione di apparecchi per il gioco come calciobalilla, biliardi, new slot, ecc.) che devono esporre la tabella dei giochi proibiti nei locali in cui si gioca.
Di seguito si riporta il testo dell'articolo 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773:
"In Tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario."
ATTENZIONE: introdotte le distanze dai "luoghi sensibili"
Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha disposto di vietare la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500 metri dai luoghi sensibili:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- asili nido d'infanzia
- luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio")
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori.
La normativa di riferimento in tema di distanze è l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 (Norme per la prevenzione e il gioco d’azzardo patologico) e la delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014, "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 5, serie ordinaria, del 28 gennaio 2014. Gli "asili nido d’infanzia" sono divenuti luogo sensibile solo a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della l.r. n. 34 del 29 dicembre 2016.
Per "nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" si intende il collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del regolamento regionale n. 773 del 1931 (TULPS) alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo la pubblicazione della delibera n. 1274 del 2014, avvenuta il 28 gennaio 2014 (art. 5, comma 1 bis della l.r. n. 8 del 2013 2013 e art. 2, comma 2, della d.g.r. n. 1274 del 2014).
Sono esclusi dal divieto:
- gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico prima della data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014, quindi prima del 28 gennaio 2014
- gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Inoltre, i Comuni potranno individuare, tramite modifica del Piano delle Regole (ai sensi dell'art. 51, comma 1 bis, della l.r. n. 12 del 2005), altri luoghi sensibili in cui limitare o vietare la collocazione dei nuovi apparecchi, in considerazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana e dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica (art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).
La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
Come fare
L'ISTANZA deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma di Impresainungiorno, tramite il link sotto indicato.
Per ulteriori informazioni inerente questo servizio, è altresì possibile fissare un appuntamento, presso l'ufficio con il funzionario incaricato, accedendo al servizio di Prenotazione online, sotto riportato.
Cosa serve
Occorre presentare tutta la documentazione a corredo dell'istanza.
Non sono previsti diritti di segreteria.
Cosa si ottiene
Il rilascio della licenza da parte del Questore.
Tempi e scadenze
I tempi procedimentali amministrativi dipendono dalla legge 241/1990. Gli stessi devono poi essere coordinati con il TULPS.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2024, 12:23