Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)  

Ultima modifica 16 marzo 2022

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  
è il provvedimento che, a seguito della modifica all´art.19 della L.241/1990, ha soppiantato la denuncia di inizio attività nell´applicazione in campo edilizio.
"Art. 19 L.241/1990 (segnalazione cetificata di inizio attività) ¯ 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, (…), e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell´interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all´immigrazione, all´asilo, alla cittadinanza, all´amministrazione della giustizia, all´amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell´atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,(…); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell´amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l´acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l´esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L´attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all´amministrazione competente.
3. L´amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell´attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l´interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall´amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E´ fatto comunque salvo il potere dell´amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. (…)"
a con allegata la ricevuta di versamento

DOVE RIVOLGERSI:  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Palazzo Municipale, Viale Vittorio Veneto 3/5

COSA OCCORRE FARE PER :  
Per realizzare le opere occorre: 
- far predisporre il progetto da un tecnico abilitato utilizzando direttamente la piattaforma (SUE) ove è compilabile la modulistica unificata regionale.

QUANDO:  
Orari di Apertura ufficio:
Lun : 09:00-12:00;
Mar : 09:00-12:00;
Gio : 15:30-18:30

TEMPI:  
I lavori potranno avere inizio a partire dalla data della presentazione della segnalazione all´amministrazione comunale, salvo provvedimento di sospensione eventualmente adottato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione

COSTI:  
€ 150 per diritto fisso di segreteria, alla presentazione. Se onerosa, verrà determinato un ulteriore 3% quantificato sull´importo del contributo di costruzione fino ad un massimo totale di € 516

ALLEGATI

certificato collaudo lavori.XLT